Art. 1 – Denominazione

E’ costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore o CTS”) e successive modifiche, l’Associazione Musicale senza fini di lucro di promozione sociale denominata “PianoLink APS” (di seguito “Associazione”), con sede in Milano, via Giacomo Watt n. 2. L’Associazione opera in qualità di ente non commerciale di tipo associativo ed ente del terzo settore, in coerenza ed ai sensi del D. Lgs. 460/1997, della L. 383/2000 e del Dlgs. 117/2017. L’Associazione potrà utilizzare l’acronimo ETS soltanto dopo l’iscrizione nel costituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 – Regime transitorio

Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore. Tutte le modifiche statutarie inserite nel presente documento diverranno efficaci a far data dal 1 gennaio 2020, data fino alla quale continueranno ad applicarsi integralmente le clausole attualmente vigenti.

Art. 3 – Scopi Sociali

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale, specificate all’art. 5 CTS, comma 1, lett. i), , in ambito culturale, artistico o ricreativo di particolare interesse sociale, e specificamente nel settore della cultura musicale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

A tal fine l’associazione potrà compiere ogni azione diretta alla promozione e alla diffusione della cultura musicale con particolare attenzione alla musica per pianoforte in ogni sua forma, stimolare il confronto, il dibattito artistico e gli scambi interculturali tra musicisti di ogni provenienza e livello di formazione.

Essa opera su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

Art. 4 – Principi generali e durata

L’Associazione si ispira ai principi della democraticità della struttura interna ed all’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Essa è volontaria, apartitica e aconfessionale e si manterrà estranea ad ogni questione politica e religiosa. L’Associazione non persegue finalità lucrative, prescrive ed osserva il divieto assoluto di assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci in via diretta ed indiretta. La sua durata è illimitata.

Art. 5 – Attività Sociale

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

  1. organizzare, promuovere, gestire manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni forma di spettacolo legata alla musica, favorendo gli scambi interculturali, interdisciplinari ed il confronto inteso come occasione di crescita e apprendimento reciproco;
  2. supportare ove possibile tramite convenzioni, sovvenzioni, borse di studio, agevolazioni ed ogni iniziativa funzionale allo scopo, i musicisti e gli studenti di pianoforte nell’acquisizione e la fruizione di mezzi necessari e di supporto alla prosecuzione degli studi quando questi vertano in condizioni di disagio e difficoltà, con particolare attenzione ai pianisti stranieri in Italia e italiani all’estero;
  3. organizzare, promuovere, gestire siti internet, applicazioni musicali, portali, social network, al fine di creare, sostenere, diffondere, incrementare la rete di contatti e relazioni fra musicisti, stimolando il dibattito in campo artistico ed il confronto fra esperienze, scuole e punti di vista di ogni parte del mondo;
  4. incrementare e sostenere l’uso delle nuove tecnologie per l’educazione e la formazione musicale, le produzioni artistiche e gli scambi culturali;
  5. organizzare, promuovere, gestire corsi di pianoforte, strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale, lezioni concerto, laboratori di musica d’insieme, corsi di strumento solista con orchestra, masterclass, registrazioni audiovisive, seminari, stages, spettacoli anche itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale e pianistica, sia tra gli adulti che tra i giovani, sia a livello amatoriale che professionale;
  6. incentivare la cultura e la pratica musicale e pianistica anche nel pubblico adulto di appassionati e musicisti non professionisti, organizzando, promuovendo, gestendo corsi ad hoc, seminari, lezioni concerto ed ogni iniziativa volta ad avvicinare e rendere accessibili i canali dell’alta formazione artistico musicale anche al pubblico di pianisti meramente amatori.

Per il raggiungimento degli scopi statutari, l’Associazione può svolgere attività didattica, editoriale, letteraria, musicale, curando la diffusione di pubblicazioni, periodici, bollettini di informazione, giornali, materiali audiovisivi rivolti anche ai non soci, nonché qualsiasi attività connessa all’oggetto sociale tra cui possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione e/o in comodato beni mobili e/o immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o enti e/o terzi in genere. Può assumere o ingaggiare artisti, Maestri, musicisti, esperti, professori, conferenzieri o altro personale, sia socio che estraneo all’Associazione. Può inoltre svolgere attività connesse e/o commerciali in via accessoria, sussidiaria, secondaria, o meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali, entro i limiti di cui agli artt. 79, 5 c. e 86 CTS

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L’Associazione è libera di affiliarsi nonché stipulare accordi e/o convenzioni con Enti ed Associazioni che perseguano scopi analoghi, complementari, funzionali alle proprie finalità istituzionali, mantenendo la propria autonomia.

Art. 6 – Ammissione all’Associazione

La domanda di ammissione all’Associazione, con la quale il richiedente si impegna a rispettare il presente Statuto ed i regolamenti interni, ad attenersi alle disposizioni impartite dall’Associazione e dal Consiglio Direttivo ed al versamento regolare delle quote associative nei tempi e modi previsti, è sottoposta all’esame del Consiglio Direttivo il quale si riunisce per vagliare la sussistenza dei requisiti di condivisione dei principi e degli scopi statutari, e la accoglie o rigetta, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. Il Consiglio direttivo, entro 60 giorni dalla richiesta, deve motivare la deliberazione e comunicarla al richiedente, annotandola, in caso di accoglimento, nel libro degli Soci. Contro la deliberazione di rigetto non è ammesso reclamo interno. Per i richiedenti che non abbiano raggiunto la maggiore età, la domanda di ammissione deve essere firmata da un genitore o tutore.

L’ammissione all’Associazione non è soggetta a limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o, infine, il collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarita’ di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 7 – Soci

I soci sono:

  • Soci fondatori: i Soci artefici della nascita dell’Associazione e che sono intervenuti nella stesura dell’Atto Costitutivo e del presente Statuto;
  • Soci ordinari: tutti coloro la cui domanda di ammissione all’Associazione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo;
  • Soci Onorari: personalità di particolare importanza nel panorama artistico musicale internazionale, ovvero che abbiano conferito un eccezionale contributo artistico o di qualsiasi natura all’Associazione. Sono nominati dal Consiglio Direttivo entro il numero massimo di 7 Soci Onorari complessivi all’interno dell’Assemblea. Le nomine dei Soci Onorari sono sottoposte a ratifica dell’Assemblea dei Soci entro un anno solare. Può essere nominato solo 1 socio onorario per anno sociale. Il Socio onorario è equiparato per diritti e doveri a tutti gli altri Soci, ad eccezione dell’obbligo di corrispondere la quota associativa. L’ingresso nell’Associazione è subordinato all’accettazione formale della carica onoraria, dello statuto e dei regolamenti da parte del Socio. Non può essere nominato socio onorario un parente di un membro in carica del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali secondo le competenze statutarie, alla correttezza sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con terzi, a non svolgere attività in contrasto o concorrenza con quella dell’Associazione, nonché al pagamento delle quote associative stabilite con le modalità ed entro i termini previsti.

Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa hanno uguale diritto di voto per qualsiasi decisione sottoposta all’approvazione dell’Assemblea, tra cui l’approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci possono essere eletti nelle cariche sociali senza alcun tipo di esclusione. L’eleggibilità agli organi amministrativi dell’Associazione è libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell’Assemblea dei Soci. Possono essere soci dell’Associazione anche Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che ne condividano gli scopi statutari, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, mediante le modalità stabilite dai regolamenti interni. Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta anche informale al Consiglio Direttivo, previo accordo con quest’ultimo relativamente alle modalità e i tempi dell’ispezione.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal CTS e s.m.i. ed è esclusa la partecipazione temporanea all’Associazione.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Art. 9 – Perdita dello status di socio

La qualifica di Socio si perde:

  • per decesso;
  • per recesso volontario, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, con effetto allo scadere dell’anno in corso, purché la comunicazione sia avvenuta almeno tre mesi prima della fine dell’anno;
  • per decadenza. Il Consiglio Direttivo decide sulla decadenza del rapporto associativo se l’associato viene meno all’adempimento di un obbligo oppure quando si rileva la mancanza di uno dei requisiti di ammissione o, infine, quando, l’associato non paga la quota associativa per oltre un anno;
  • per provvedimento disciplinare di esclusione determinato da gravi motivi di condotta contrastante alle norme di buon comportamento ed etica professionale ed ai principi basilari dell’Associazione, in seguito a comportamenti che ledano moralmente o materialmente l’Associazione ovvero offendano il decoro o la rispettabilità dei singoli Soci o degli organi istituzionali.

Il provvedimento di decadenza o quello disciplinare di esclusione vengono adottati dal Consiglio Direttivo, previa contestazione per iscritto (anche a mezzo email o tramite qualsiasi strumento che garantisca la regolare ricezione della comunicazione) degli addebiti mossi ed invito ad ottemperare agli obblighi violati o a presentare per iscritto le proprie controdeduzioni o giustificazioni circa le condotte denunciate entro un termine non inferiore a 15 giorni. In assenza di adeguamento alle richieste o di risposta entro il termine specificato dal Consiglio direttivo nella comunicazione, il provvedimento di esclusione per decadenza o per illecito disciplinare si intenderà definitivo.

Nel caso di illecito disciplinare le eventuali controdeduzioni scritte inviate dall’associato entro il termine indicato, saranno valutate dal Consiglio Direttivo, che infine assumerà la decisione sull’espulsione. L’esito della procedura verrà comunicato (anche a mezzo email) con provvedimento motivato, contro il quale potrà essere proposto ricorso dinnanzi all’Assemblea entro 30 gg. dalla comunicazione. L’Assemblea dei Soci, convocata in sessione ordinaria entro i successivi 3 mesi, valuterà e delibererà definitivamente sul ricorso a maggioranza.

In nessun caso  l’associato potrà ripetere i contributi versati.

Art. 10 – Quote associative

Tutti i soci sono tenuti annualmente al regolare versamento della quota associativa, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. L’annualità decorre dalla data della domanda di ammissione. Essa è fissata per il primo anno sociale in € 70,00 (settanta/00) ed è determinata successivamente dal Consiglio Direttivo.

Ferma restando la parità di diritti e doveri fra tutti i Soci, al socio che versi liberamente all’Associazione all’atto dell’iscrizione o del rinnovo o in qualsiasi altro momento una somma superiore alla quota associativa o che, pur non versando somme in denaro superiori alla quota associativa, fornisca all’Associazione agevolazioni, servizi, accesso a locali e/o attrezzature in comodato d’uso e/o qualunque altro vantaggio a titolo gratuito per un valore ritenuto rilevante, il Consiglio Direttivo ha facoltà di riconoscere il titolo di “Socio sostenitore”.

Il titolo di socio sostenitore è libero ed esclusivamente onorifico, non comportando alcun credito e/o diritto aggiuntivo in capo al socio né alcun debito e/o dovere aggiuntivo in capo all’Associazione.

Trascorsi 2 anni dall’ultimo contributo volontario il titolo di socio sostenitore decade, permanendo comunque lo status di Socio Ordinario. E’ facoltà e prerogativa del Presidente individuare le modalità con cui mostrare simbolicamente al Socio sostenitore la dovuta gratitudine per il gesto compiuto, per conto dell’Associazione.

I Soci onorari, nel rispetto del numero massimo consentito dall’art. 7 del presente statuto, sono esentati dal pagamento delle quote sociali, fermi restando i loro diritti e doveri in qualità di Soci e membri dell’Assemblea a tutti gli effetti.

Le quote associative e/o i contributi volontari di natura economica e di qualsiasi altra natura non sono rivalutabili né ripetibili né rivendicabili né trasmissibili, senza eccezione alcuna, non creano altri diritti né quote indivisibili di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione né per atto tra vivi né per cause di morte.

Art. 11 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea generale dei Soci;
  2. Il Presidente;
  3. Il Consiglio Direttivo;
  4. Il Direttore Artistico.

Tutte le cariche sono elette dall’Assemblea dei Soci e sono libere. L’elezione degli Organi dell’Associazione segue i criteri di libertà di partecipazione di tutti i soci all’elettorato attivo e passivo.

Art. 12 – Assemblea generale dei Soci

L’Assemblea generale dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione e prende tutte le decisioni necessarie al corretto svolgimento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i Soci senza distinzione alcuna. Ad essa partecipano tutti i Soci maggiorenni e minorenni. Dei soci minorenni è considerato valido il voto espresso dal genitore o dal tutore. Ciascun socio ha un voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche via email ovvero in calce all’avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. L’Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), nei limiti previsti dal CTS.

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria o straordinaria.

 Art. 13 – Assemblea ordinaria dei soci

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o su richiesta di un decimo dei Soci.

La convocazione può avvenire mediante comunicazione scritta (inviata tramite mail, fax, sms, lettera di convocazione o con qualsiasi altro mezzo ritenuto valido dal Consiglio Direttivo purché garantisca la regolare ricezione da parte di ciascun associato) ovvero mediante affissione alla bacheca dell’Associazione predisposta nella sede sociale o mediante pubblicazione nell’apposita sezione del sito internet istituzionale, da effettuarsi almeno 14 giorni prima della data stabilita. La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, e dell’ordine del giorno.

Essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto iscritti nel Libro Soci almeno 30 giorni prima della data prevista per l’Assemblea in prima convocazione.

Qualora il quorum non sia effettivamente raggiunto in prima convocazione, l’Assemblea in seconda convocazione – da effettuarsi a distanza almeno di ventiquattro ore dalla prima convocazione – è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Salvo casi speciali espressamente individuati dallo statuto o dai regolamenti, l’Assemblea ordinaria approva le deliberazioni con la maggioranza semplice dei voti dei Soci aventi diritto al voto.

L’Assemblea ordinaria:

  • elegge il Presidente;
  • elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
  • elegge il Direttore Artistico;
  • approva le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell’esercizio successivo;
  • approva il bilancio di esercizio annuale o, a seconda del caso, il rendiconto per cassa redatto dal Consiglio Direttivo;
  • approva e modifica i regolamenti interni.
  • delibera su ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell’assemblea straordinaria.

Art. 14 – Assemblea straordinaria dei Soci

L’Assemblea straordinaria è convocata nei soli casi previsti dallo statuto, su richiesta del Presidente o della maggioranza più uno dei Soci, mediante comunicazione scritta da inviarsi nelle stesse forme previste dall’articolo precedente per la convocazione dell’Assemblea ordinaria, ovvero mediante affissione alla bacheca dell’Associazione predisposto nella sede sociale o mediante pubblicazione nell’apposita sezione del sito internet istituzionale, da effettuarsi almeno 20 giorni prima della data stabilita.

Essa è validamente costituita con la presenza di 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto iscritti nel Libro Soci almeno 30 giorni prima della data prevista per l’Assemblea in prima convocazione, la metà più uno dei Soci in seconda convocazione a distanza di almeno tre giorni dalla prima, oppure con qualunque numero di Soci presenti in terza convocazione distante almeno tre giorni dalla seconda.

Salvo casi speciali espressamente individuati dallo statuto, dai regolamenti o imposti dalla legge, l’Assemblea straordinaria approva le deliberazioni con la maggioranza semplice dei voti dei Soci aventi diritto al voto.

L’Assemblea straordinaria:

  • delibera sullo scioglimento dell’Associazione, nonché sulla trasformazione, fusione o scissione della stessa;
  • delibera sulle questioni di particolare importanza, gravità e urgenza per la permanenza ed il funzionamento dell’Associazione;
  • delibera sulle modifiche all’Atto Costitutivo o allo Statuto;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
  • delibera su qualsiasi ulteriore questione inerente la straordinaria amministrazione o attribuita dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di consiglieri variabile – uno o tre o cinque – che l’Assemblea dei soci stabilirà con le maggioranze previste dall’art. 13.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati fra i propri soci: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Presidente, il Vice Presidente o i consiglieri possono ricoprire contemporaneamente anche la carica di Direttore Artistico.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci, rimane in carica per tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili senza alcuna limitazione.

Il Consiglio deve riunirsi, anche in collegamento audio/video, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque non meno di 3 volte all’anno.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio, contenenti data, ora, luogo della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati a tutti i membri via mail ovvero via fax, sms, lettera di convocazione o con qualsiasi altro mezzo che  garantisca la regolare ricezione da parte di ciascun membro almeno quattro giorni prima del giorno fissato.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Tutte le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro i quali ricoprano cariche sociali in altre Associazioni di analoga natura.

Il membro del Consiglio Direttivo che si assenti a 3 riunioni consecutive senza giustificato motivo, è considerato dimissionario e sostituito con il primo dei non eletti. Parimenti, verrà cooptato il primo dei non eletti, in caso di recesso, decesso o esclusione di uno dei membri del Consiglio Direttivo.

In caso di recesso, decesso o esclusione di un consigliere questo verrà automaticamente sostituito dal primo candidato non eletto nella ultima graduatoria votata dall’Assemblea dei Soci. Nel caso in cui vengano meno, per qualunque causa, la maggioranza dei consiglieri eletti, o in caso di assenza di nominativi all’interno della graduatoria di cui al precedente periodo, l’Assemblea dei Soci deve essere prontamente convocata per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Le candidature per il nuovo Consiglio Direttivo devono pervenire al Presidente entro due giorni dalla data prevista per l’Assemblea in prima convocazione.

Il Consiglio Direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento dell’Associazione e per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Esso provvede inoltre:

  1. alla redazione del bilancio di esercizio annuale o, a seconda del caso, il rendiconto per cassa da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
  2. alla redazione dei programmi di attività sociale in sinergia con il Direttore Artistico;
  3. alla redazione e costante aggiornamento dei regolamenti interni;
  4. all’assegnazione degli incarichi opportuni al raggiungimento degli oggetti sociali;
  5. alla determinazione delle quote associative annue e dei contributi per le singole iniziative ed eventi formativi;
  6. alla istituzione di uffici e sedi operative nonché al trasferimento della sede all’interno del Comune, senza che questo comporti la modifica del presente Statuto.
  7. alla nomina di collaboratori, consulenti, direttori tecnici, direttori esecutivi, professori, maestri ed ogni altra opportuna figura, determinandone emolumenti e/o compensi e/o rimborsi spesa;
  8. a vagliare e deliberare l’ammissione di nuovi soci;
  9. a deliberare ed adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, proponendo all’Assemblea l’eventuale decadenza o eclusione;
  10. a deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private;
  11. a convocare l’Assemblea dei Soci ogni qual volta lo ritenga opportuno;

Le prestazioni erogate in qualità di membro del Consiglio Direttivo sono a titolo gratuito ed onorifico. Possono tuttavia essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute nell’espletamento dell’incarico.

Non possono ricoprire cariche sociali i soci minorenni e coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.

La graduatoria dei soci che hanno riportato voti per l’elezione agli organi associativi resta valida per tutta la durata del mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente viene eletto direttamente dall’Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza generale – negoziale e giudiziale – dell’associazione ed il relativo potere di firma. Le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Egli convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle deliberazioni, sorveglia sul buon andamento tecnico e amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 – Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è eletto dall’Assemblea dei Soci contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, resta in carica fino alla sua decadenza ed è rieleggibile senza alcuna limitazione. L’incarico può essere affidato a un Socio oppure a un membro del Consiglio Direttivo.

Il Direttore Artistico propone, vaglia e pianifica le attività dell’Associazione, ne determina le linee guida, coordina il Consiglio Direttivo nella redazione dei regolamenti e dei piani di attività sociale, individua le personalità da coinvolgere, propone, instaura e mantiene relazioni con le altre associazioni, cura l’immagine artistica dell’Associazione nei confronti del pubblico, propone e organizza corsi, stagioni, masterclass, conferenze, seminari ed ogni attività connessa. Egli è il principale referente circa lo svolgimento delle attività artistiche dell’Associazione, in linea con i principi statutari, gli scopi e l’oggetto sociale.

Il Direttore Artistico partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo tutte le volte che quest’ultimo ne ravvisi la necessità o l’opportunità ed esprime un voto consultivo.

Art. 18 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell’Associazione consiste in tutti i beni mobili ed immobili presenti e futuri che a qualsiasi titolo pervengano all’Associazione. In esso confluiscono le quote sociali ed i contributi che gli associati sono tenuti a versare oltre ad eventuali elargizioni volontarie dei soci, dei terzi, di enti pubblici e privati e da ogni altra entrata anche di natura commerciale che concorra ad incrementare il fondo comune. Esso è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

  1. quote annuali dei soci e corrispettivi specifici per i singoli eventi formativi ed attività di durata anche annuale o pluriennale;
  2. redditi derivanti dal patrimonio;
  3. contributi di enti pubblici o privati o di qualsiasi genere;
  4. elargizioni, donazioni, lasciti di soci o di terzi;
  5. proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo, svolte per il raggiungimento degli scopi sociali;
  6. erogazioni liberali in denaro, donazioni, entrate relative ad attività dipendenti da convenzioni e contratti, lasciti testamentari accettati con beneficio d’inventario;
  7. raccolta fondi;
  8. proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 19 – Esercizi sociali e bilanci

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 Dicembre 2014. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio di esercizio annuale dell’attività svolta nelle forme previste dalla normativa vigente (che consiste in stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, andamento economico e finanziario dell’ente e modalita’ di perseguimento delle finalita’ statutarie, se applicabili, oppure, ove ammesso nel rendiconto per cassa), e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, depositandolo successivamente presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 5, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Per le occasionali raccolte pubbliche di fondi sarà redatto specifico e separato rendiconto in cui risulteranno, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 20 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione, fatte salve le altre ipotesi di estinzione previste dalla legge, può essere deliberato da una sessione straordinaria dell’Assemblea dei Soci con una maggioranza di voti favorevoli pari a 3/4 dei soci dell’Associazione. In caso di delibera di scioglimento entro un mese dalla stessa, l’Assemblea medesima nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i propri associati, che provvedano, ad estinguere le obbligazioni in essere ed ogni altra pendenza, riscossi eventuali crediti, previa vendita, se occorre, dei beni dell’associazione. I liquidatori procederanno, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, a devolvere il patrimonio residuo ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale conformi allo spirito e agli scopi dell’associazione, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’individuazione delle strutture a cui devolvere il patrimonio sociale residuo è effettuata dall’Assemblea straordinaria a maggioranza semplice tra quelle incluse nella categoria specificata al periodo precedente, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Clausola compromissoria e disposizioni finali

Qualunque controversia sorta nell’esecuzione o interpretazione del presente regolamento e che possa essere oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, oppure, ove ciò non sia possibile, dal Presidente del Tribunale di Milano..

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Associazione Musicale PianoLink
Milano, Italy

Chi cerca trova! Resta in contatto con noi!